Chi, come me,
percorre i sentieri si può imbattere negli antichi cippi di confine, i termini,
blocchi di pietra squadrati, confitti al suolo come segno di confine fra due
fondi. Il confine, è noto, consiste in una linea che delimita un territorio,
sia tra due privati, due enti o due Stati.
L’uso di pietre o
cippi di confine come segnali tangibili per delimitare i confini dei territori
è antichissimo e diffuso. Come riportato da Omero nell’Iliade, i kudurru babilonesi, “grosse e nere pietre”, segnavano
già a quei tempi i confini delle proprietà private. A Roma “limites lapides
signatae”, posti sotto la protezione
del dio Termine, venivano posizionati con speciali cerimonie.
E’ inoltre di
origine romana l’uso di mettere sotto il termine lapideo carboni, ceneri,
terrecotte, come segno di riconoscimento in caso di rimozioni illecite.
I romani onoravano
come divinità le pietre che segnavano il confine. Secondo la tradizione il culto sarebbe stato istituito
da Tito Tazio e da Numa. Chi spostava un termine o lo faceva cadere nell’arare
il campo era maledetto.
Il rispetto dei
termini è stato da sempre oggetto di attenzioni dei legislatori. Si va dalle
formule di imprecazione, in uso in età etrusca contro i violatori dei termini,
alle sanzioni previste dai diritti greco e romano. Nella legge agraria di Leone
III, nel sec. VIII, si richiama ad esempio il precetto che “l’agricoltore nel
lavorare il suo campo sia giusto e non oltrepassi i confini del suo vicino”.
Sotto l’influenza
del cristianesimo le pietre vennero spesso contrassegnate con una croce e
religiosamente protette. Fonti tedesche ricordano che l’autore di rimozioni di
termini “vien seppellito vivo nel confine fino alla cintola e poi gli si fa passar
sopra l’aratro ovvero lo si pianta col capo all’ingiù lasciandolo lì come il
segno del confine.”
Secondo l’editto di
Rotari (a. 643), la rimozione dei confini o la loro distruzione è punita invece
con le sanzioni pecuniarie, solo per gli schiavi con l’esecuzione capitale o
con il taglio della mano.
Nelle legislazioni
successive alcune assegnavano alterazioni ai termini al delitto di rimozione o
di alterazione di termini; alcune tra i danni, altre tra i furti, altre tra le
frodi, altre tra le usurpazioni. Secondo la legislazione italiana chiunque
rimuove o altera i termini è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a euro 400.000 (dispositivo dell’art. 631 Codice Penale).
Gli antichi termini
oggi ancora visibili, soffrono dell’ingiuria degli anni e molti sono stati nel
tempo trafugati o dimenticati. In alcuni comuni è stata però fatto un
censimento, attraverso una ricerca storica negli archivi e nelle mappe, che ha
permesso di ricostruire e descrivere i mutevoli assetti proprietari.
Fonti: da internet,
in “Enciclopedia Italiana” Treccani.it
Foto di Nadia
Zanelli
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