I termini, antichi simboli di confine

 


Chi, come me, percorre i sentieri si può imbattere negli antichi cippi di confine, i termini, blocchi di pietra squadrati, confitti al suolo come segno di confine fra due fondi. Il confine, è noto, consiste in una linea che delimita un territorio, sia tra due privati, due enti o due Stati.


L’uso di pietre o cippi di confine come segnali tangibili per delimitare i confini dei territori è antichissimo e diffuso. Come riportato da Omero nell’Iliade, i kudurru babilonesi, “grosse e nere pietre”, segnavano già a quei tempi i confini delle proprietà private. A Roma “limites lapides signatae”, posti sotto la protezione del dio Termine, venivano posizionati con speciali cerimonie.
E’ inoltre di origine romana l’uso di mettere sotto il termine lapideo carboni, ceneri, terrecotte, come segno di riconoscimento in caso di rimozioni illecite.
I romani onoravano come divinità le pietre che segnavano il confine. Secondo la tradizione il culto sarebbe stato istituito da Tito Tazio e da Numa. Chi spostava un termine o lo faceva cadere nell’arare il campo era maledetto.

Il rispetto dei termini è stato da sempre oggetto di attenzioni dei legislatori. Si va dalle formule di imprecazione, in uso in età etrusca contro i violatori dei termini, alle sanzioni previste dai diritti greco e romano. Nella legge agraria di Leone III, nel sec. VIII, si richiama ad esempio il precetto che “l’agricoltore nel lavorare il suo campo sia giusto e non oltrepassi i confini del suo vicino”.

Sotto l’influenza del cristianesimo le pietre vennero spesso contrassegnate con una croce e religiosamente protette. Fonti tedesche ricordano che l’autore di rimozioni di termini “vien seppellito vivo nel confine fino alla cintola e poi gli si fa passar sopra l’aratro ovvero lo si pianta col capo all’ingiù lasciandolo lì come il segno del confine.”
Secondo l’editto di Rotari (a. 643), la rimozione dei confini o la loro distruzione è punita invece con le sanzioni pecuniarie, solo per gli schiavi con l’esecuzione capitale o con il taglio della mano.
Nelle legislazioni successive alcune assegnavano alterazioni ai termini al delitto di rimozione o di alterazione di termini; alcune tra i danni, altre tra i furti, altre tra le frodi, altre tra le usurpazioni. Secondo la legislazione italiana chiunque rimuove o altera i termini è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 400.000 (dispositivo dell’art. 631 Codice Penale).





Gli antichi termini oggi ancora visibili, soffrono dell’ingiuria degli anni e molti sono stati nel tempo trafugati o dimenticati. In alcuni comuni è stata però fatto un censimento, attraverso una ricerca storica negli archivi e nelle mappe, che ha permesso di ricostruire e descrivere i mutevoli assetti proprietari.

 


Fonti: da internet, in “Enciclopedia Italiana” Treccani.it  

Foto di Nadia Zanelli

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